Un caso recente esaminato dal TAR Calabria rende perfettamente l’idea. Uno studente dell’ultimo anno aveva contestato il verbale di scrutinio che lo escludeva dagli esami di Stato, trascinando in giudizio il Ministero dell’Istruzione e la scuola. Il motivo dell’esclusione era tutt’altro che opinabile: 449 ore di assenza su 998, cioè quasi il 45% dell’orario annuale, quando la normativa – l’art. 14, comma 7 del d.P.R. 122/2009 – stabilisce che per la validità dell’anno è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore, consentendo quindi un massimo del 25% di assenze. Lo studente aveva quasi raddoppiato il limite.
Una parte delle assenze era stata accompagnata da certificati medici, ma il regolamento dell’Istituto prevedeva che eventuali deroghe fossero concesse solo in presenza di documentazione ospedaliera o specialistica, proprio per evitare abusi. I certificati presentati non solo non rispettavano tali requisiti, ma risultavano anche incongruenti con i giorni di assenza dichiarati. Di conseguenza, il Consiglio di classe non aveva potuto scorporare alcuna ora e lo scrutinio non era stato aperto.
Nel ricorso, lo studente aveva tentato di giustificare le assenze parlando di “patologie” non meglio definite, salvo poi ammettere che alcune giornate erano state dedicate a un viaggio a Barcellona o ad attività varie. Sosteneva che una bocciatura basata sul numero di assenze fosse “iniqua”, soprattutto in assenza – secondo lui – di problemi di profitto, e accusava la scuola di non aver predisposto strategie di apprendimento personalizzate. Ma il Tribunale ha chiarito che la legge è inequivocabile: se non si raggiunge il limite minimo di frequenza, e se non esistono deroghe valide, non si può essere ammessi allo scrutinio. Le scuole possono concedere eccezioni solo in casi documentati e straordinari, e qui non ve n’era traccia.
Non solo. Il TAR ha evidenziato che, anche ignorando il problema delle assenze, lo studente non avrebbe comunque superato l’anno: era sufficiente solo in scienze motorie e in condotta, con gravi insufficienze in più materie. Dunque, anche se lo scrutinio fosse stato aperto, l’esito non sarebbe cambiato.
La sentenza – TAR Calabria, Sez. II, n. 694/2026 – ha respinto integralmente il ricorso, condannando lo studente anche al pagamento delle spese processuali. Nessuna riapertura dello scrutinio, nessuna deroga, nessuna responsabilità della scuola. L’unica strada rimasta è ripetere l’anno o scegliere percorsi alternativi previsti dalla normativa.
Questa vicenda dimostra in modo lampante che non basta intentare una causa per avere automaticamente ragione. Quando i fatti sono chiari, quando le norme sono precise e quando la scuola agisce correttamente, i tribunali non possono che confermare la legittimità delle decisioni prese. E conferma, soprattutto, che la scuola non è il bersaglio da colpire quando le famiglie non vogliono assumersi le proprie responsabilità. Perché dietro molte assenze ingiustificate, molte scuse fantasiose e molte pretese infondate, non c’è un’istituzione che “non capisce i ragazzi”, ma un contesto familiare che li abitua all’idea che tutto sia negoziabile, persino ciò che la legge stabilisce con assoluta chiarezza.
(del Prof. Andrea Canonico)

