Contrasto alle violenze sessuali e “consenso libero e attuale”: firmiamo il modulo, usiamo lo SPID o chiamiamo i guardoni?

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Contrasto alle violenze sessuali e “consenso libero e attuale”: firmiamo il modulo, usiamo lo SPID o chiamiamo i guardoni? Niente di tutto questo: ciò che occorre è una legge efficace e garantista.

È sacrosanto che ogni rapporto intimo debba fondarsi sul rispetto della persona e della volontà dell’altra persona: il principio del libero consenso è non negoziabile, e la legge deve proteggere chi (generalmente la donna) subisce violenza.
Detto questo, tradurre questo principio in regole pratiche e in prove giudiziarie è un vero ginepraio che rischia, da una parte, di lasciare indifendibile la posizione del maschio – anche quando non abbia compiuto alcun abuso – e, dall’altra, di esporre le donne a soluzioni inefficaci e facilmente aggirabili.
Occorre quindi equilibrio: proteggere le vittime senza creare meccanismi che favoriscano abusi procedurali o che rendano automatico il sospetto.

Il disegno di legge noto come “ddl sul consenso libero e attuale” intende porre il sì chiaro e libero al centro della fattispecie di violenza sessuale, riscrivendo l’art. 609‑bis c.p. per allinearsi agli standard internazionali.
È un passo importante sul piano simbolico e giuridico, ma la teoria non basta: la pratica solleva problemi concreti che vanno affrontati – al tempo stesso – con rigore e buon senso. Una norma che dichiari il principio senza prevedere strumenti processuali equilibrati rischia di produrre più incertezze che tutele.

FALSO MODULO DI CONSENSO DIFFUSO NEI SOCIAL

I “moduli” che circolano in rete, falsi e ironici, sono un esempio plastico dell’equivoco: una firma su un foglio non prova l’assenza di costrizione, perché la firma può essere apposta per paura, sotto pressione, in stato di alterazione o addirittura falsificata. Trasformare il consenso in un documento cartaceo o in un PDF firmato come panacea sarebbe ingenuo e pericoloso, perché non coglie il contesto umano in cui le decisioni vengono prese. Allo stesso tempo, non si può accettare che la legge renda automaticamente indifendibile la posizione dell’imputato (generalmente il  maschio), attraverso la possibilità che la coercizione gli possa venire sempre contestata, anche quando non sia avvenuta e con finalità ricattatorie.

L’idea di un consenso “digitale”, registrato su un cloud o con SPID o con un codice personale, suona tecnologicamente elegante ma solleva questioni di sostanza. Privacy, identità digitale, responsabilità dei provider, rischio di accessi non autorizzati, possibilità di costrizione o di permesso consenso ottenuto  e falsificazioni sono ostacoli concreti.

Una banca dati nazionale del consenso implicherebbe la gestione di dati sensibili alla stregua di informazioni sanitarie o intime, con tutte le implicazioni del caso in termini di GDPR e sicurezza informatica: chi custodisce i dati, chi può accedervi, come si verifica che il consenso sia stato espresso liberamente?
Oltre a ciò, è chiaro che anche un consenso registrato digitalmente può essere estorto, ottenuto con inganno o sotto minaccia, e la registrazione non è di per sé deterrente contro la costrizione.

Le proposte goliardiche — filmare l’incontro, imporre un testimone “professionale” o trasformare i guardoni in certificatori — servono a mettere in luce il paradosso ma non sono soluzioni praticabili (soprattutto – sempre ironicamente – nei casi di partner timidi o di incontri clandestini).
I video si possono alterare, diventare strumenti di ricatto, di revenge porn, e la presenza di un testimone non elimina il rischio di corruzione o di collusione.

Quindi accantonate fake-news e soluzioni ridicole e fantasiose, come quelle sopra riportate, è chiaro che serva un grosso lavoro di progettazione della norma, che preveda misure concrete e bilanciate: formazione diffusa sul consenso nelle scuole e nei servizi sanitari, protocolli chiari per le indagini che evitino la revittimizzazione delle vittime, e strumenti probatori che non si limitino a documenti formali ma tengano conto del contesto e delle dinamiche relazionali. Inoltre, non bisogna dimenticare il ruolo educativo delle famiglie, primo ente educante e di educazione empatica,
Sul piano processuale è necessario rafforzare le garanzie difensive, migliorare la raccolta delle prove e prevedere percorsi protetti per le denunce, così da evitare che la mancanza di strumenti concreti spinga le persone verso soluzioni improvvisate e pericolose.

Ben vengano, quindi, misure che rafforzino il consenso e la tutela delle vittime, ma non possiamo ignorare i rischi pratici e le possibili ingiustizie; la legge non deve sbilanciarsi a favore di una sola parte, o giungere a rendere di fatto impossibile qualsiasi incontro galante.
La politica lo sa: il testo ha raccolto un ampio consenso alla Camera ma ha incontrato resistenze al Senato, dove si è chiesto tempo per audizioni e approfondimenti sulle conseguenze pratiche e giurisprudenziali. È un dibattito che richiede calma, dati e soluzioni tecniche, non slogan.

In conclusione, il problema non è se vogliamo il “consenso libero e attuale” — lo vogliamo tutti — ma come lo traduciamo in regole e procedure che siano efficaci, rispettose della dignità delle vittime e garantiste per gli imputati.

Speriamo che la legge sul “consenso libero e attuale” venga emanata al più presto e, soprattutto, che sia efficace, realmente applicabile e priva di pregiudizi di genere o di altra natura.