In una vicenda giudiziaria che si è protratta per quindici anni, la Cassazione ha stabilito che la Regione Emilia-Romagna è tenuta a risarcire un cittadino con oltre 20 300 euro, a seguito di un incidente avvenuto il 27 luglio 2008 a Pavullo (Modena), quando un cinghiale emerse improvvisamente in carreggiata, distruggendogli l’auto.
All’inizio, il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda di risarcimento, ma l’automobilista non si è arreso: in Appello, la Corte d’Appello di Bologna gli ha dato ragione, condannando la Regione e il Comune (ma non la Provincia) a risarcirlo.
La Regione ricorse in Cassazione sostenendo che la responsabilità fosse della Provincia, a cui era delegata la gestione della fauna selvatica, e che l’automobilista avrebbe dovuto provare la colpa dell’ente. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che non è necessaria la prova della colpa: ai sensi dell’articolo 2052 del Codice civile, la responsabilità è oggettiva per danni causati da fauna selvatica da parte del soggetto che li gestisce, indipendentemente da dolo o colpa.
La Cassazione ha sottolineato che la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato, e la sua gestione è affidata alla Regione: di conseguenza, in capo alla Regione ricade in modo automatico l’obbligo di risarcire in caso di danni.
Il risultato è che la Regione dovrà pagare 20 300 euro all’automobilista, oltre alle spese legali, poiché la tutela della sicurezza dei cittadini, nonché la prevenzione e gestione della fauna selvatica rientrano tra le sue competenze.
Approfondimento con altri casi simili
Un altro caso rilevante è una sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 giugno 2022, che ha confermato l’applicazione dell’art. 2052 c.c. anche nel Veneto: qui si stabilisce che la Regione è responsabile per i danni causati da fauna selvatica, a prescindere dalla colpa, salvo che l’evento sia provato straordinario o inevitabile (caso fortuito).
Diversamente, altre pronunce giurisprudenziali — ad esempio di Tribunali o della Cassazione — ritengono che i danni provocati da fauna selvatica vadano risarciti solo in base alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), richiedendo la prova di un comportamento colposo dell’ente pubblico. In queste decisioni, si afferma che gli enti non sono responsabili per il solo fatto di detenere o gestire fauna selvatica, a meno che vi sia una concreta negligenza nella prevenzione o segnalazione.
Uno di questi casi riguarda una sentenza del Tribunale di Viterbo (2020), che attribuisce la responsabilità per danni a fauna selvatica all’ente che aveva effettivamente il potere di intervenire, e non alla Regione in senso astratto, sottolineando la necessità di dimostrare la colpa.
In sintesi, sebbene esista un orientamento giurisprudenziale consolidato che applica l’art. 2052 c.c. (con responsabilità oggettiva e Regione direttamente legittimata passiva), sono tuttora presenti pronunce che privilegiano l’art. 2043 c.c., con onere della prova della colpa a carico del danneggiato. Il caso della Regione Emilia-Romagna si inserisce nel primo filone.
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