Cassazione 2025: basta l’attività per sanzionare il parcheggiatore abusivo

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi continua a rappresentare una piaga diffusa nelle nostre città. Molti cittadini lo percepiscono come una forma di pressione psicologica, quando non addirittura come una vera e propria estorsione mascherata da “aiuto”. La sensazione di dover pagare per evitare ritorsioni o danni all’auto trasforma un gesto quotidiano – parcheggiare – in un momento di tensione. In questo contesto, ogni intervento normativo o giurisprudenziale che chiarisca i confini dell’illiceità assume un valore particolarmente rilevante.

Con la sentenza n. 24285 dell’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione riguardo all’interpretazione dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, relativo all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

La Suprema Corte ha stabilito che, per integrare la violazione, non è necessario che il soggetto riceva denaro o altri vantaggi. È sufficiente la condotta di chi, già destinatario di una precedente sanzione, continua a svolgere l’attività senza la prescritta autorizzazione.

Il fulcro dell’illecito, dunque, non risiede nella percezione di un compenso, ma nell’assenza del titolo autorizzativo, in linea con quanto già affermato in precedenti pronunce (sentenze n. 5052/2012, n. 16030/2020 e n. 17476/2022).

Questa decisione rafforza la funzione preventiva della norma, pensata per tutelare la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani. La sanzione, infatti, mira a impedire che l’attività venga esercitata in modo irregolare, a prescindere dal fatto che il parcheggiatore abusivo riesca o meno a ottenere somme di denaro dagli automobilisti.


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