Allarme furti nel Mandamento Baianese: è davvero proponibile il ricorso alla vigilanza privata?

Foto di repertorio
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Negli ultimi tempi, il territorio del Baianese – analogamente al resto dell’Irpinia e del Nolano – sta vivendo una serie di furti che sembrano non avere fine. Ogni giorno emergono nuove segnalazioni riguardanti furti e tentativi di effrazione, alimentando il timore tra i residenti.

Ad Avella, ad esempio, la zona dell’anfiteatro romano ha recentemente assistito a un gran numero di furti e di tentativi di furti, confermando quanto quest’area, caratterizzata da abitazioni isolate e da strade poco frequentate, risulti particolarmente vulnerabile. Altri episodi simili si sono verificati anche negli altri comuni del Baianese.

Per tale motivo, i cittadini – preoccupati – invocano misure immediate e rafforzate, tra cui l’adozione di sistemi di sicurezza integrati che prevedano la collaborazione tra i vari comuni al fine di istituire un sistema di sicurezza che preveda – in supporto all’azione dei Carabinieri –  l’impiego di polizia privata, guardie giurate e vigilanza locale.

Ma sarebbe davvero possibile una cosa simile?

L’istituzione prefettizia su questo punto è stata molto precisa e recentemente è intervenuta per chiarire i limiti dell’attività degli istituti di vigilanza privata, anche se incaricati dalle autorità locali.

Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha recentemente indirizzato ai sindaci della provincia irpina una circolare in cui si sottolinea come il compito di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, compresa la protezione dei cittadini e della proprietà, spetti esclusivamente allo Stato, come esplicitato in alcune note ufficiali (nota del 16 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, e circolare prefettizia n. 6885 del 6 febbraio 2026).

Gli istituti di vigilanza privata, e il personale da essi impiegato, possono perciò svolgere solo servizi di sicurezza complementare e sussidiaria. Ogni attività che implichi restrizioni sulla libertà personale o operazioni di controllo del territorio deve essere eseguita esclusivamente da ufficiali e agenti in possesso delle opportune qualifiche e autorizzazioni.  Pertanto è precluso agli istituti di vigilanza e alle guardie giurate l’esercizio di pubbliche funzioni (art. 256-bis, comma I, del R.D. n. 635/1940).

Per cui, se un Ente locale decidesse di affidare a un istituto di vigilanza compiti che superano il perimetro consentito dalla legge, si configurerebbe una violazione normativa, ovvero, come una vigilanza non autorizzata, soggetta a sanzioni in quanto eccedente i limiti stabiliti dal quadro regolatorio attuale.