Fonte: “Secondo libro delle delibere” del Decurionato, di Mugnano del Cardinale 1827-1838.
[Reg. n.22 del 27 maggio 1828 ]
L’anno milleottocentoventotto di ventisette Maggio nella Casa Comunale di Mugnano del Cardinale. Radunatosi il Decurionato del predetto Comune previo il solito avviso, nelle persone dei sig.ri Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attuale sindaco Sig. D. Camillo Speltra per discutersi l’offerta restituita dal Sig. S.Intendente, contro atto dì 20 ant. n°2050 per la vendita della neve per corrente anno. Il Decurionato letta la presente offerta con cui l’aspirante intendeva pagare a beneficio del Comune la somma di ducati dodici invece di ducati quindici fissati nello stato quinquennale di scendere la neve ad un grano a rotolo; ed avendo considerato che non è stato possibile rinvenirsi una più vantaggiosa offerta, così ad unanimità di voti ha accettato la presente offerta riscotendosi dal Comune ed agli abitanti o un prodotto maggiore ad un ribasso di prezzo che risulterà elassi (ndr trascorsi) giorni otto fissati ad ottenersi una sommimposta. E’ così. [segue la firma del sindaco e dei decurioni].
[Reg. n.84 del 25 febbraio 1830
L’anno milleottocentotrenta il giorno venticinque febbraio nella casa comunale di Mugnano del Cardinale radunatosi il Decurionato del suddetto Comune previo il solito avviso nelle persone dei sig. Decurioni [omissis] sotto la presidenza dell’atttual sindaco Sig. D. Camillo Speltra, il quale ha fatto presente al Decurionato, che avendo rapportato al sig. S. Intendente, in data lì ventinove dicembre ultimo d.m. (ndr detto mese) che fino a quell’epoca erano riscossi spettandi i cespiti della neve della fida assoluta e quella promiscua con Quadrelle. Lo prezzo col suo riscontro del sedici del cadende gennaio numero 16 aveva disposto di ritrovarsi delle offerte per l’affitto della privativa della vendita della neve. Per quello poi che riguardava le dette due site assoluta, e promiscua attendeva separatamente gli atti demaniali. Il Decurionato letto l’attuale riscontro del sig. S. Intendente. Considerando, che la sida assoluta finora non si è trovata ad affittare essendo riusciti inutili tutti i mezzi praticati, come ugualmente per la sida promiscua con Quadrelle, è avvenuta. Ad unanimità di voti ha opinato che la sida assoluta si fosse esatta in amministrazione ed all’uopo ha destinato i due Decurioni don Pietro di Gennaro e don Pasquale Vitale, come ancora per la fida promiscua col comune di Quadrelle ha destinato i medesimi Decurioni […] per esigere il diritto di fida. Restando incaricato il Sindaco di scrivere al suo collega di Quadrelle di far destinare da quel Decurionato uno o più Decurioni per parte sua, i quali si mettessero in concerto con i due nominati per parte di questo Comune, ad esigere l’esazione del diritto della fida promiscua. È così.
[Reg. n.__ del 6 novembre 1834] Pag 143
L’anno 1834 il giorno sei 9bre (ndr novembre) nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato del suddetto previo il solito avviso nelle persone dei signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza del secondo eletto don Pasquale Mauro, perché il Sindaco infermo il quale ci ha fatto ostensivo un officio del signor Sottintendente in data del dì quattro del corrente mese ed anno numero 2863 rimettendo un’offerta di Vincenzo Vito di Napoli riguardante la privativa di riporre e raccogliere la neve in tutta l’estensione demaniale di questo comune. Il Decurionato avendo attentamente esaminati i dieci articoli contenuti nella citata offerta non l’ha trovata affatto accettabile per le seguenti considerazioni:
1° La somma che viene offerta è tanto tenue che non compensa i danni che si cagionerebbero nel demanio, pel tracciamento delle nuove vie, traficabili (sic) con muli a schiena e piccole carrettelle, e per lo svellimento (sic) delle ceppaie per il cavamento (sic) delle nuove neviere, e per la recizione (sic) di quei tronchi di albero che potrebbero essere di ostacolo al libero trasporto delle nevi alle nuove fossate senza mettere a calcolo il gran consumo della legna che farebbero i travagliatori colà riuniti per accendere fuochi per riscaldarsi
2° Nel passato inverno l’appaldatore di Napoli per infossare la neve nel demanio di Mercogliano limitrofo a questo di Mugnano per uso della Capitale ha pagato docati mille e cento, e per trasportare la detta neve pel demanio di questo Comune ha convenuto pagare la somma di docati centoventi, con l’obbligo pure di riattare e manutenere la lunga strada dal campo di Mercogliano per fino al Cardinale.
3° Dal confronto delle somme pagate in questo stesso anno si rileva la tenuità della somma offerta.
4° Dalle condizioni contenute nella ridetta offerta vi è quella di escludere ogni naturale (ndr abitante del luogo) del Comune di poter raccogliere la neve, ed infossarla tanto per uso proprio, che per industria, che sarebbe di grave pregiudizio ai naturali medesimi di privarli di un tal diritto.
5° Finalmente la garenzia che si richiede nell’offerte per ciò che riguarda le vie, ed il demanio di Quadrelle non è in potere di accordarglielo questo Decurionato. Attese tali ragioni il Decurionato opina non approvarsi a unanimità di voti la suddetta offerta ad eccezione del Decurione Pasquale Vitale, il quale si ha riserbato ragionare il suo voto con apposito rapporto.
Pag. 158 del 31 luglio 1835]
L’anno 1835 il giorno 31 luglio nella casa comunale di Mugnano del Cardinale, riunitosi il Decurionato di detto comune dietro avviso in persona dei signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attual sindaco don Giuseppe Cavaliero, da lui c’è stato comunicato ufficio del sigg. S. Intendente del dì 24 luglio andante, n°440, ad oggetto di fare le operazioni che si crederanno convenevoli su di una deliberazione emessa dal Decurionato di Quadrelle del dì nove andante, relativa alla controversia con quel Comune sulla comunione delle strade demaniali, di cui ci ha rimesso copia. Il Decurionato avendo ben ponderate le ragioni di cui si prevale quel Decurionato in appoggio delle sue propensioni, crede con controporvi (sic) le seguenti osservazioni di fatto, e di dritto. 1° La strada accordata all’aggiudicatario, Incoronata, per il passaggio del legname e carboni dal bosco limitrofo di Mercogliano in niun punto tocca il demanio di Quadrelle, avendone questo comune varie, che lo intersecano. 2° Il decurionato di Quadrelle pretende che le parole del verbale di Divisione del 1814 di dover rimanere comuni le pubbliche strade; dinotino una comunione anche di proprietà di esse, donde ripetono il voluto condominio; non già di soli usi scambievoli a maggior comodo dei naturali di ambedue le comuni, ai quali era divenuta necessaria la scambievole servitù di passaggio per la ottenuta promiscuità dell’erbaggio. È vero, che le espressioni del verbale siano troppo generali, ed infine contraddittorie, poiché si dichiarano comuni le pubbliche strade, le quali se così fossero, sarebbero comuni a tutti per diritto, ed avrebbe tutta la ragione il comune di Mercogliano di pretendere libero il passaggio. Ma l’art. primo della legge del 1° 7bre (settembre) 1806, concepito nei seg.ti termini – – i demani di qualsivoglia natura feudali, o di chiesa comunale, o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di possedersi come proprietà libere di coloro ai quali toccheranno: di mostra all’evidenza che niun condominio poteva rimanere dopo la divisione fattane, e le stesse parole del verbale del 1814 “restando sciolta la promiscuità tra essi cioè di dominio” lo confermano. 3° Il comune di Quadrelle ben persuaso dell’assoluto dominio, acquistato da ciascuno sulle rispettive strade dei demani, ad essi spettanti, ne fece uso nell’anno 1826 accettando l’offerta di ducati trentasei fattali da don Vincenzo Barbati per il passaggio che se li accordò per le loro strade demaniali di una quantità di carbone proveniente dal limitrofo bosco di Mercogliano senza che questo comune di Mugnano ne avesse preteso la rata. Nell’anno 1833 essendosi reposta una gran quantità di neve nel Campo di Mercogliano per uso della Capitale; l’appaldatore pagò a questo comune la somma di ducati centoventi indipendentemente dal comune di Quadrelle per ottenere il passaggio per la sua strada demaniale. Nel 1834 cercò di nuovo lo stesso
Appaldatore (sic) di fare un contratto di affitto per 9 anni con questo comune, domandando la facoltà di riponere la neve nei demani di questo comune in ogni anno nei luoghi, che stimava più espedienti, e trasportarla per le sue strade demaniali o di altre che avrebbe tracciato offerendo per ogni anno la somma di ducati cinquanta. Una tale offerta per essere troppo tenue e per i danni che avrebbe cagionati nei demani per il cavamento dei fossi, o sboscamento, fu rifiutato da questo Decurionato, ed il rifiuto venne approvato dal Sig. Intendente con si uffizio de 20 9bre (novembre)1834.
1° ufficio n° 18802, comunicatoci dal sig. S. Intendente con altro uffizio de 25 detto n° 3047. Escluso da questo Comune, lo stesso appaldatore D. Vincenzo Vito si recò a quello di Quadrelle il quale accettò la sua offerta di pagare in ogni anno di ducati venticinque colla facoltà di riponere la neve in quel Demanio, e trasportarla per le strade del medesimo senza che l’un comune avesse chiamato l’altro a parte del contratto per la comunione delle strade. 4° il comune di Mercogliano negli anni scorsi, mediante supplica presentata a S.M. (D.G.) domandò di chiamarsi pubbliche le strade che attraversano tanto questi Demani, che quelli di Quadrelle per la ragione da esso addotta che dette strade sono di frequente battute da coloro che si portano nel Santuario di Montevergine. A una tale domanda furono chiamati a rispondere come interessati i Sindaci di ambedue le Comuni, ognuno per la parte che li riguardava, lo che non potrà mai essere una pruova del preteso condominio di esse. Per tali osservazioni, poggiate sul dritto e sui fatti antecedenti crede questo Decurionato doversi rigettare le pretenzioni del comune di Quadrelle, e qualora si stimi agitarsi in Consiglio la risoluzione di una tal controversia, domanda di essere inteso. Così ha uniformamente opinato, e non altrimenti.
[Reg. n.__del 30 agosto 1837 Pag.226]
L’anno milleottocentotrentasette il giorno 30 agosto nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato del suddetto Comune, nelle persone dei signori Decurioni [omissis] sotto la presidenza dell’attual Sindaco, don Pasquale Mauro da chi si è proposto un verbale di conciliazione trattato avanti a questo S.Intendente del difatto col Sindaco di Quadrelle circa la questione dei ducati 120 introitati da questo comune dal partitario della neve di Napoli pel trasporto di più cantaie di neve per le strade di questi demani promiscovi per la sola acqua strada ed erba nonché all’altra questione per i ducati 100 depositati presso soglia del signore D. Luigi Incoronata, per il passaggio all’istesso accordato dalla cavoca della neve dei carboni ad essa accordata per le strade dei predetto demani, e per quest’ultima controversia pende la decisione presso il consiglio di questa intendenza della provincia. Il Decurionato, letto il cennato verbale di conciliazione trattato da questo Sindaco, e i due Decurioni all’oggetto incaricati col Sindaco e due Decurioni del Comune di Quadrelle, sotto la presidenza del detto Signor S.Intendente. Considerando che tra l’esazione fatta col detto Comune di Quadrelle per i ducati 220 con accordarsi un quarto di questi al detto comune di Quadrelle non ha avuto altro oggetto, che di togliere le liti e dispendi vicendevoli, considerando che al Comune si è riserbato il dritto adire il Consiglio di questa intendenza onde decidersi, debba reggere la proposizione del terzo che Quadrelle crede aver dritto sulle strade di questi demani promiscovi, e pur nulla debba concedersi come questo comune sostiene. Quindi ad unanimità di voti approvano quanto è contenuto al cennato verbale di conciliazione redatto come sopra, così hanno concluso e non altrimenti. Il Sindaco Pasquale Mauro.
Pag. 246 del 22 giugno 1838]
L’anno milleottocentotrentotto, il giorno 22 giugno nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato di suddetto comune, previo avviso dei Signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attual Sindaco D. Pasquale Mauro da chi si è dato lettura di un officio del sig. S. Intendente in data de 8 corrente n° 3922 relativo a servizi questo Decurionato sulla domanda accampata dal sig. D. Pietro Caviglia asserendosi per proprietario di un fondo sito nella contrada detta Piana del Litto per dove ha luogo il trapasso delle nevi per le vie demaniali di questo comune. Il Decurionato con meraviglia ha inteso la lettura di detto officio, nonché dell’opposto per non essere il Caviglia proprietario del detto fondo ma divero lo stesso è di proprietà della Sig.ra D. Nicoletta Pecchia di questo Comune, in testa della quale è tuttora riportata nel catasto, ed avendo il Sindaco dietro incarico di questo Decurionato chiamata la detta Pecchia, la stessa ci ha assicurato che il fondo è tuttora suo e che la strada di cui fa parola il Caviglia esiste da tempo immemorabile tra il confine del fondo suddetto, e confini dei demani comunali, sulla quale strada questo comune ha dritto perché sua e quest’istessa ha dato il dritto di passaggio all’appaldatrice delle nevi Madame Guinaret, così ha conchiuso e non altrimenti.

Dal faldone “Deliberazioni della giunta dal 1876 al 1883″
[determinazione 518/2 del 1880 24 gennaio]
L’anno milleottocentottanta il giorno 25 del mese di gennaio in Mugnano del Cardinale nella sala delle adunanze municipali si è riunita la Giunta municipale, previo avviso, sotto la presidenza dell’Assessore delegato Stingone Cav. Antonio, con l’intervento degli Assessori Signori Tommaso Vasta, Giuseppe Barbati e Biagio Sirignano, con l’assistenza del segretario comunale Sig. Andrea Di Capua. [omissis].
Seconda proposta
Continuando la seduta il presidente espone ai signori assessori che nella verifica testé eseguita dall’ispettore del demanio messe all’ufficio comunale si ebbe a rinnovare che il contratto di fitto per lo infosso delle nevi concluso col Sig. Santo Bellusci, come risulta dalla deliberazione consiliare del 10 marzo 1874, non si era registrata; appressò il prelato ispettore informatone l’ufficio del registro di Baiano, da questo viene opinato l’analogo avviso di pagamento per la tassa di registro e per la comune che del Sig. Bellusci contraenti. E poiché si tratta di un pagamento solidale, ne dal contratto risultando a carico di chi debba cedere, ragion vuole che sia sostenuta metà dal comune e metà dal Bellusci, il quale ha già esibita la sua quota. Rimane quindi al comune di adempiere alla sua parte, o potrà la Giunta deliberare che la somma di spettanza al medesimo in lire 32,40, sia prelevata dal fondo delle casuali ed imprevisti del corrente esercizio. E così sarà ovviato alla bisogna. Su questa proposta invita la Giunta a dare il suo avviso.
[deliberazione n.540 determinazione n°3 del 4 giugno 1881]
L’anno milleottocentottantuno addì 4 del mese di giugno in Mugnano del Cardinale, nella sala delle adunanze municipali. Previo avviso in iscritto si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Comm. Sig. Giuseppe Rega [omissis].
Il Sindaco riferisce:
Una società francese ed italiana intendrebbe (sic) impiantare nella città di Napoli una macchina a vapore per la fabbricazione della neve artificiale oltre del ghiaccio. A prescindere che l’uso di tali generi non è conforme all’originale, dico igiene la quale potrebbe permetterli, con le debite restrizioni soltanto nelle località ove fosse assoluto difetto dei medesimi generi naturali egli non terrò neppure conto se il ghiaccio e la neve artificiale possano corrispondere a tutti gli usi cui avrebbero a destinarsi. Non discuterò neppure se la macchina fosse in grado di fornire ghiaccio e neve sufficienti ai bisogni della città di Napoli, soprattutto se per circostanze qualunque l’acqua venisse a mancare, ammesso che nello stato normale così ne fosse a sufficienza e che la macchina non fosse soggetta a guasti. Tali considerazioni non interessano il nostro comune ma quello di Napoli. Ciò che sottopone alla considerazione della Giunta è il gran danno che verrebbe ai nostri amministrati se per avventura il comune di Napoli accettasse la fornitura della neve artificiale in cambio della naturale. Invero tutti i proprietari del nostro comune ne risentirebbero i mali effetti perché le loro progressità verrebbero a deprezzarsi, non potendo fittarsi le neviere che son e pur esistono, né il dritto […] e le entrateFonte: “Secondo libro delle delibere” del Decurionato, di Mugnano del Cardinale 1827-1838.
[Reg. n.22 del 27 maggio 1828 ]
L’anno milleottocentoventotto di ventisette Maggio nella Casa Comunale di Mugnano del Cardinale. Radunatosi il Decurionato del predetto Comune previo il solito avviso, nelle persone dei sig.ri Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attuale sindaco Sig. D. Camillo Speltra per discutersi l’offerta restituita dal Sig. S. Intendente, contro atto dì 20 ant. n°2050 per la vendita della neve per corrente anno. Il Decurionato letta la presente offerta con cui l’aspirante intendeva pagare a beneficio del Comune la somma di ducati dodici invece di ducati quindici fissati nello stato quinquennale di scendere la neve ad un grano a rotolo; ed avendo considerato che non è stato possibile rinvenirsi una più vantaggiosa offerta, così ad unanimità di voti ha accettato la presente offerta riscotendosi dal Comune ed agli abitanti o un prodotto maggiore ad un ribasso di prezzo che risulterà elassi (ndr trascorsi) giorni otto fissati ad ottenersi una sommimposta. E’ così. [segue la firma del sindaco e dei decurioni].
[Reg. n.84 del 25 febbraio 1830
L’anno milleottocentotrenta il giorno venticinque febbraio nella casa comunale di Mugnano del Cardinale radunatosi il Decurionato del suddetto Comune previo il solito avviso nelle persone dei sig. Decurioni [omissis] sotto la presidenza dell’atttual sindaco Sig. D. Camillo Speltra, il quale ha fatto presente al Decurionato, che avendo rapportato al sig. S. Intendente, in data lì ventinove dicembre ultimo d.m. (ndr detto mese) che fino a quell’epoca erano riscossi spettandi i cespiti della neve della fida assoluta e quella promiscua con Quadrelle. Lo prezzo col suo riscontro del sedici del cadende gennaio numero 16 aveva disposto di ritrovarsi delle offerte per l’affitto della privativa della vendita della neve. Per quello poi che riguardava le dette due site assoluta, e promiscua attendeva separatamente gli atti demaniali. Il Decurionato letto l’attuale riscontro del sig. S.Intendente. Considerando, che la sida assoluta finora non si è trovata ad affittare essendo riusciti inutili tutti i mezzi praticati, come ugualmente per la sida promiscua con Quadrelle, è avvenuta. Ad unanimità di voti ha opinato che la sida assoluta si fosse esatta in amministrazione ed all’uopo ha destinato i due Decurioni don Pietro di Gennaro e don Pasquale Vitale, come ancora per la fida promiscua col comune di Quadrelle ha destinato i medesimi Decurioni [..] per esigere il diritto di fida. Restando incaricato il Sindaco di scrivere al suo collega di Quadrelle di far destinare da quel Decurionato uno o più Decurioni per parte sua, i quali si mettessero in concerto con i due nominati per parte di questo Comune, ad esigere l’esazione del diritto della fida promiscua. È così.
[Reg. n.__ del 6 novembre 1834] Pag 143
L’anno 1834 il giorno sei 9bre (ndr novembre) nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato del suddetto previo il solito avviso nelle persone dei signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza del secondo eletto don Pasquale Mauro, perché il Sindaco infermo il quale ci ha fatto ostensivo un officio del signor Sottintendente in data del dì quattro del corrente mese ed anno numero 2863 rimettendo un’offerta di Vincenzo Vito di Napoli riguardante la privativa di riporre e raccogliere la neve in tutta l’estensione demaniale di questo comune. Il Decurionato avendo attentamente esaminati i dieci articoli contenuti nella citata offerta non l’ha trovata affatto accettabile per le seguenti considerazioni:
1° La somma che viene offerta è tanto tenue che non compensa i danni che si cagionerebbero nel demanio, pel tracciamento delle nuove vie, traficabili (sic) con muli a schiena e piccole carrettelle, e per lo svellimento (sic) delle ceppaie per il cavamento (sic) delle nuove neviere, e per la recizione (sic) di quei tronchi di albero che potrebbero essere di ostacolo al libero trasporto delle nevi alle nuove fossate senza mettere a calcolo il gran consumo della legna che farebbero i travagliatori colà riuniti per accendere fuochi per riscaldarsi
2° Nel passato inverno l’appaldatore di Napoli per infossare la neve nel demanio di Mercogliano limitrofo a questo di Mugnano per uso della Capitale ha pagato docati mille e cento, e per trasportare la detta neve pel demanio di questo Comune ha convenuto pagare la somma di docati centoventi, con l’obbligo pure di riattare e manutenere la lunga strada dal campo di Mercogliano per fino al Cardinale.
3° Dal confronto delle somme pagate in questo stesso anno si rileva la tenuità della somma offerta.
4° Dalle condizioni contenute nella ridetta offerta vi è quella di escludere ogni naturale (ndr abitante del luogo) del Comune di poter raccogliere la neve, ed infossarla tanto per uso proprio, che per industria, che sarebbe di grave pregiudizio ai naturali medesimi di privarli di un tal diritto.
5° Finalmente la garenzia che si richiede nell’offerte per ciò che riguarda le vie, ed il demanio di Quadrelle non è in potere di accordarglielo questo Decurionato. Attese tali ragioni il Decurionato opina non approvarsi a unanimità di voti la suddetta offerta ad eccezione del Decurione Pasquale Vitale, il quale si ha riserbato ragionare il suo voto con apposito rapporto.
Pag. 158 del 31 luglio 1835]
L’anno 1835 il giorno 31 luglio nella casa comunale di Mugnano del Cardinale, riunitosi il Decurionato di detto comune dietro avviso in persona dei signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attual sindaco don Giuseppe Cavaliero, da lui c’è stato comunicato ufficio del sigg. S. Intendente del dì 24 luglio andante, n°440, ad oggetto di fare le operazioni che si crederanno convenevoli su di una deliberazione emessa dal Decurionato di Quadrelle del dì nove andante, relativa alla controversia con quel Comune sulla comunione delle strade demaniali, di cui ci ha rimesso copia. Il Decurionato avendo ben ponderate le ragioni di cui si prevale quel Decurionato in appoggio delle sue propensioni, crede con controporvi (sic) le seguenti osservazioni di fatto, e di dritto. 1° La strada accordata all’aggiudicatario, Incoronata, per il passaggio del legname e carboni dal bosco limitrofo di Mercogliano in niun punto tocca il demanio di Quadrelle, avendone questo comune varie, che lo intersecano. 2° Il decurionato di Quadrelle pretende che le parole del verbale di Divisione del 1814 di dover rimanere comuni le pubbliche strade; dinotino una comunione anche di proprietà di esse, donde ripetono il voluto condominio; non già di soli usi scambievoli a maggior comodo dei naturali di ambedue le comuni, ai quali era divenuta necessaria la scambievole servitù di passaggio per la ottenuta promiscuità dell’erbaggio. È vero, che le espressioni del verbale siano troppo generali, ed infine contraddittorie, poiché si dichiarano comuni le pubbliche strade, le quali se così fossero, sarebbero comuni a tutti per diritto, ed avrebbe tutta la ragione il comune di Mercogliano di pretendere libero il passaggio. Ma l’art. primo della legge del 1° 7bre (settembre) 1806, concepito nei seg.ti termini – – i demani di qualsivoglia natura feudali, o di chiesa comunale, o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di possedersi come proprietà libere di coloro ai quali toccheranno: di mostra all’evidenza che niun condominio poteva rimanere dopo la divisione fattane, e le stesse parole del verbale del 1814 “restando sciolta la promiscuità tra essi cioè di dominio” lo confermano. 3° Il comune di Quadrelle ben persuaso dell’assoluto dominio, acquistato da ciascuno sulle rispettive strade dei demani, ad essi spettanti, ne fece uso nell’anno 1826 accettando l’offerta di ducati trentasei fattali da don Vincenzo Barbati per il passaggio che se li accordò per le loro strade demaniali di una quantità di carbone proveniente dal limitrofo bosco di Mercogliano senza che questo comune di Mugnano ne avesse preteso la rata. Nell’anno 1833 essendosi reposta una gran quantità di neve nel Campo di Mercogliano per uso della Capitale; l’appaldatore pagò a questo comune la somma di ducati centoventi indipendentemente dal comune di Quadrelle per ottenere il passaggio per la sua strada demaniale. Nel 1834 cercò di nuovo lo stesso
Appaldatore (sic) di fare un contratto di affitto per 9 anni con questo comune, domandando la facoltà di riponere la neve nei demani di questo comune in ogni anno nei luoghi, che stimava più espedienti, e trasportarla per le sue strade demaniali o di altre che avrebbe tracciato offerendo per ogni anno la somma di ducati cinquanta. Una tale offerta per essere troppo tenue e per i danni che avrebbe cagionati nei demani per il cavamento dei fossi, o sboscamento, fu rifiutato da questo Decurionato, ed il rifiuto venne approvato dal Sig. Intendente con si uffizio de 20 9bre (novembre)1834.
1° ufficio n° 18802, comunicatoci dal sig. S. Intendente con altro uffizio de 25 detto n° 3047. Escluso da questo Comune, lo stesso appaldatore D. Vincenzo Vito si recò a quello di Quadrelle il quale accettò la sua offerta di pagare in ogni anno di ducati venticinque colla facoltà di riponere la neve in quel Demanio, e trasportarla per le strade del medesimo senza che l’un comune avesse chiamato l’altro a parte del contratto per la comunione delle strade. 4° il comune di Mercogliano negli anni scorsi, mediante supplica presentata a S.M. (D.G.) domandò di chiamarsi pubbliche le strade che attraversano tanto questi Demani, che quelli di Quadrelle per la ragione da esso addotta che dette strade sono di frequente battute da coloro che si portano nel Santuario di Montevergine. A una tale domanda furono chiamati a rispondere come interessati i Sindaci di ambedue le Comuni, ognuno per la parte che li riguardava, lo che non potrà mai essere una pruova del preteso condominio di esse. Per tali osservazioni, poggiate sul dritto e sui fatti antecedenti crede questo Decurionato doversi rigettare le pretenzioni del comune di Quadrelle, e qualora si stimi agitarsi in Consiglio la risoluzione di una tal controversia, domanda di essere inteso. Così ha uniformamente opinato, e non altrimenti.
[Reg. n.__del 30 agosto 1837 Pag.226]
L’anno milleottocentotrentasette il giorno 30 agosto nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato del suddetto Comune, nelle persone dei signori Decurioni [omissis] sotto la presidenza dell’attual Sindaco, don Pasquale Mauro da chi si è proposto un verbale di conciliazione trattato avanti a questo S.Intendente del difatto col Sindaco di Quadrelle circa la questione dei ducati 120 introitati da questo comune dal partitario della neve di Napoli pel trasporto di più cantaie di neve per le strade di questi demani promiscovi per la sola acqua strada ed erba nonché all’altra questione per i ducati 100 depositati presso soglia del signore D. Luigi Incoronata, per il passaggio all’istesso accordato dalla cavoca della neve dei carboni ad essa accordata per le strade dei predetto demani, e per quest’ultima controversia pende la decisione presso il consiglio di questa intendenza della provincia. Il Decurionato, letto il cennato verbale di conciliazione trattato da questo Sindaco, e i due Decurioni all’oggetto incaricati col Sindaco e due Decurioni del Comune di Quadrelle, sotto la presidenza del detto Signor S. Intendente. Considerando che tra l’esazione fatta col detto Comune di Quadrelle per i ducati 220 con accordarsi un quarto di questi al detto comune di Quadrelle non ha avuto altro oggetto, che di togliere le liti e dispendi vicendevoli, considerando che al Comune si è riserbato il dritto adire il Consiglio di questa intendenza onde decidersi, debba reggere la proposizione del terzo che Quadrelle crede aver dritto sulle strade di questi demani promiscovi, e pur nulla debba concedersi come questo comune sostiene. Quindi ad unanimità di voti approvano quanto è contenuto al cennato verbale di conciliazione redatto come sopra, così hanno concluso e non altrimenti. Il Sindaco Pasquale Mauro.
Pag. 246 del 22 giugno 1838]
L’anno milleottocentotrentotto, il giorno 22 giugno nella casa comunale di Mugnano del Cardinale: radunatosi il Decurionato di suddetto comune, previo avviso dei Signori Decurioni [omissis], sotto la presidenza dell’attual Sindaco D. Pasquale Mauro da chi si è dato lettura di un officio del sig. S. Intendente in data de 8 corrente n° 3922 relativo a servizi questo Decurionato sulla domanda accampata dal sig. D. Pietro Caviglia asserendosi per proprietario di un fondo sito nella contrada detta Piana del Litto per dove ha luogo il trapasso delle nevi per le vie demaniali di questo comune. Il Decurionato con meraviglia ha inteso la lettura di detto officio, nonché dell’opposto per non essere il Caviglia proprietario del detto fondo ma divero lo stesso è di proprietà della Sig.ra D. Nicoletta Pecchia di questo Comune, in testa della quale è tuttora riportata nel catasto, ed avendo il Sindaco dietro incarico di questo Decurionato chiamata la detta Pecchia, la stessa ci ha assicurato che il fondo è tuttora suo e che la strada di cui fa parola il Caviglia esiste da tempo immemorabile tra il confine del fondo suddetto, e confini dei demani comunali, sulla quale strada questo comune ha dritto perché sua e quest’istessa ha dato il dritto di passaggio all’appaldatrice delle nevi Madame Guinaret, così ha conchiuso e non altrimenti.
Dal faldone “Deliberazioni della giunta dal 1876 al 1883″
[determinazione 518/2 del 1880 24 gennaio]
L’anno milleottocentottanta il giorno 25 del mese di gennaio in Mugnano del Cardinale nella sala delle adunanze municipali si è riunita la Giunta municipale, previo avviso, sotto la presidenza dell’Assessore delegato Stingone Cav. Antonio, con l’intervento degli Assessori Signori Tommaso Vasta, Giuseppe Barbati e Biagio Sirignano, con l’assistenza del segretario comunale Sig. Andrea Di Capua. [omissis].
Seconda proposta
Continuando la seduta il presidente espone ai signori assessori che nella verifica testé eseguita dall’ispettore del demanio messe all’ufficio comunale si ebbe a rinnovare che il contratto di fitto per lo infosso delle nevi concluso col Sig. Santo Bellusci, come risulta dalla deliberazione consiliare del 10 marzo 1874, non si era registrata; appressò il prelato ispettore informatone l’ufficio del registro di Baiano, da questo viene opinato l’analogo avviso di pagamento per la tassa di registro e per la comune che del Sig. Bellusci contraenti. E poiché si tratta di un pagamento solidale, ne dal contratto risultando a carico di chi debba cedere, ragion vuole che sia sostenuta metà dal comune e metà dal Bellusci, il quale ha già esibita la sua quota. Rimane quindi al comune di adempiere alla sua parte, o potrà la Giunta deliberare che la somma di spettanza al medesimo in lire 32,40, sia prelevata dal fondo delle casuali ed imprevisti del corrente esercizio. E così sarà ovviato alla bisogna. Su questa proposta invita la Giunta a dare il suo avviso.
[deliberazione n.540 determinazione n°3 del 4 giugno 1881]
L’anno milleottocentottantuno addì 4 del mese di giugno in Mugnano del Cardinale, nella sala delle adunanze municipali. Previo avviso in iscritto si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Comm. Sig. Giuseppe Rega [omissis].
Il Sindaco riferisce:
Una società francese ed italiana intendrebbe (sic) impiantare nella città di Napoli una macchina a vapore per la fabbricazione della neve artificiale oltre del ghiaccio. A prescindere che l’uso di tali generi non è conforme all’originale, dico igiene la quale potrebbe permetterli, con le debite restrizioni soltanto nelle località ove fosse assoluto difetto dei medesimi generi naturali egli non terrò neppure conto se il ghiaccio e la neve artificiale possano corrispondere a tutti gli usi cui avrebbero a destinarsi. Non discuterò neppure se la macchina fosse in grado di fornire ghiaccio e neve sufficienti ai bisogni della città di Napoli, soprattutto se per circostanze qualunque l’acqua venisse a mancare, ammesso che nello stato normale così ne fosse a sufficienza e che la macchina non fosse soggetta a guasti. Tali considerazioni non interessano il nostro comune ma quello di Napoli. Ciò che sottopone alla considerazione della Giunta è il gran danno che verrebbe ai nostri amministrati se per avventura il comune di Napoli accettasse la fornitura della neve artificiale in cambio della naturale. Invero tutti i proprietari del nostro comune ne risentirebbero i mali effetti perché le loro progressità verrebbero a deprezzarsi, non potendo fittarsi le neviere che son e pur esistono, né il dritto […] e le entrate.
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