Stazioni radio base, il Comune deve valutare le aree alternative prima dell’autorizzazione
Il Consiglio di Stato ha chiarito un principio destinato a incidere in modo significativo sulle autorizzazioni per le stazioni radio base: quando un Comune sceglie di regolamentare la loro localizzazione, è tenuto a rispettare i criteri che esso stesso ha fissato, anche se il successivo Piano antenne non è stato ancora approvato. In altre parole, le regole comunali non restano sospese: diventano vincolanti sin da subito.
La pronuncia arriva dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 luglio 2026, n. 05612/2026, che ha respinto gli appelli di Inwit S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.. Le due società contestavano l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Martina Franca per l’installazione di un nuovo impianto, ma i giudici hanno confermato la decisione di primo grado.
Al centro della vicenda c’è il rapporto tra la disciplina nazionale sulle comunicazioni elettroniche e la autonomia regolamentare dei Comuni. Palazzo Spada ha ribadito che gli enti locali possono individuare criteri di localizzazione e aree preferenziali, purché non si trasformino in divieti generalizzati che ostacolino la diffusione delle reti.
Nel caso esaminato, il regolamento comunale stabiliva una graduazione delle aree privilegiate: prima le zone industriali, poi le infrastrutture viarie, quindi le aree agricole o verdi non abitative, e solo in via residuale altre zone del territorio. Per il Consiglio di Stato, questa gerarchia non è un semplice orientamento, ma un parametro istruttorio vincolante, valido anche prima dell’adozione del Piano antenne previsto dallo stesso regolamento.
Da qui la conseguenza: l’assenza del Piano non autorizza il Comune a ignorare i criteri già approvati. L’amministrazione deve comunque verificare se il sito proposto dall’operatore rispetti le priorità indicate o se esistano alternative più coerenti con la pianificazione comunale.
Secondo i giudici, l’istruttoria non può limitarsi a un controllo formale della documentazione presentata dal gestore. Deve invece contenere una valutazione concreta e motivata sulle esigenze di copertura, sulla compatibilità del sito con il territorio e sulla possibilità di utilizzare aree preferenziali.
La sentenza affronta anche il tema della tempestività del ricorso presentato dai residenti. Richiamando il principio della “piena conoscenza” dell’atto lesivo, la Sezione ha chiarito che il termine per impugnare decorre dal momento in cui il cittadino percepisce l’esistenza del provvedimento e la sua potenziale lesività, senza che sia necessaria la conoscenza integrale degli atti del procedimento.
Nel caso concreto, né il cantiere né la pubblicazione dell’istanza sul sito comunale sono stati considerati elementi sufficienti per dimostrare una conoscenza anticipata dell’intervento: il manufatto, infatti, non era immediatamente percepibile dai residenti coinvolti.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato l’annullamento dell’autorizzazione, precisando però che la decisione ha effetti conformativi, non immediatamente demolitori. Il Comune dovrà riesaminare la pratica, svolgere una istruttoria completa sulle localizzazioni preferenziali e adottare un nuovo provvedimento. Solo un eventuale diniego potrà portare, in un secondo momento, alla rimozione dell’impianto.

