Da qualche anno, nelle scuole italiane, si respira un’aria curiosa: la promozione non è più percepita come l’esito – auspicabile ma non garantito – di un percorso di studio, ma come un diritto acquisito, quasi un servizio garantito, come se si trattasse di una transazione commerciale tra venditore e acquirente. Se un ragazzo viene bocciato, la domanda non è più “cosa non ha fatto?”, ma “cosa non ha fatto la scuola?”. È come se l’idea stessa che uno studente possa non raggiungere gli obiettivi minimi fosse diventata un tabù culturale. E così, invece di riconoscere che esistono anche i ragazzi che non studiano, che non si impegnano, che accumulano insufficienze e assenze (note anche ai genitori) senza mostrare alcun segnale di recupero, si preferisce immaginare che gli “scapocchioni” non esistano più, sostituiti da una generazione di studenti che, se falliscono, è solo perché la scuola non ha saputo “capirli”.
È con questo spirito che ho letto l’articolo pubblicato da Orizzonte Scuola, e da lì nasce questa riflessione. Il caso è tanto semplice quanto rivelatore. Uno studente di un istituto tecnico industriale chiude il primo quadrimestre con nove insufficienze e l’anno scolastico con cinque materie non sufficienti. Il Consiglio di classe, applicando criteri chiari e condivisi, decide la bocciatura. La famiglia non solo contesta la decisione, ma arriva a chiedere 32.000 euro di risarcimento, sostenendo che la scuola avrebbe dovuto attivare un Piano Didattico Personalizzato fin da settembre, pur in assenza di una diagnosi. In altre parole: se il ragazzo va male, la responsabilità non è sua, ma dell’istituto che non avrebbe “previsto” le sue difficoltà.

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 367/2026, ha rimesso ordine in questa narrazione. I giudici hanno ricostruito i fatti e hanno stabilito che la scuola non ha alcuna responsabilità. Anzi, ha fatto ciò che doveva e anche di più. Già il 24 ottobre 2023, quando la situazione era chiaramente critica, il Consiglio di classe aveva convocato i genitori per proporre un PDP. La madre, però, rifiutò di firmarlo. E questo è un punto decisivo, perché la normativa è inequivocabile: il PDP deve essere accettato e controfirmato dalla famiglia. Senza quella firma, la scuola non può procedere. Nonostante ciò, gli insegnanti non si sono voltati dall’altra parte. Hanno attivato misure informali di supporto: mentoring individuale, tempi più lunghi nelle verifiche, uso della calcolatrice, possibilità di consultare il quaderno durante le interrogazioni. Tutto documentato.
La certificazione sanitaria, quella che avrebbe potuto giustificare un percorso personalizzato, è arrivata solo il 19 giugno 2024, dopo gli scrutini, e attestava una disabilità intellettiva ai sensi dell’art. 2 del DPR 24 febbraio 1994. Una condizione che, peraltro, avrebbe richiesto non un PDP, ma un PEI, cioè un Piano Educativo Individualizzato, con sostegno e interventi specialistici. E qui il TAR è stato chiarissimo: anche se il PDP fosse stato attivato, non sarebbe stato sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi, vista la natura della difficoltà emersa solo a fine anno. Inoltre, è bene ricordare che PDP non significa Promozione Dovuta Perenne (e valida per tutti e 5 gli anni) ma Piano Didattico Personalizzato, che richiede anche l’impegno dello studente.
È importante ricordare cosa dice la normativa. La Legge 170/2010 riconosce agli studenti con DSA il diritto a strumenti compensativi e dispensativi, formalizzati in un PDP. La Circolare del 6 marzo 2013 permette ai Consigli di classe di attivare un PDP anche senza diagnosi, quando emergono difficoltà riconducibili a BES. Il DPR 24 febbraio 1994 disciplina invece le situazioni di disabilità che richiedono un PEI. E soprattutto, un punto che molti fingono di ignorare: anche con un PDP si può essere bocciati. Il PDP non modifica gli obiettivi, ma solo le modalità per raggiungerli. Non è un lasciapassare, non è un salvacondotto, non è una garanzia di promozione.
Quanto alla richiesta di risarcimento, il TAR l’ha definita priva di fondamento. I presunti danni psicologici non erano documentati da alcuna certificazione medica. Il mancato guadagno futuro come tecnico informatico era una proiezione fantasiosa, non un danno reale. E i costi dell’anno ripetuto non possono essere imputati alla scuola, visto che la bocciatura era pienamente legittima.
Questa vicenda, però, dice molto più della singola sentenza. Racconta un clima culturale in cui la scuola è sempre più percepita come un servizio da modellare sulle aspettative delle famiglie, e non come un’istituzione con competenze professionali e responsabilità educative. Racconta un’epoca in cui la valutazione è vissuta come un abuso, la bocciatura come un torto, la fatica come un’ingiustizia. Racconta un Paese in cui, per molti, se un ragazzo non studia, la colpa è della scuola che non ha saputo “motivarlo”. E se accumula nove insufficienze, la colpa è della scuola che non ha saputo “capirlo”. E se viene bocciato, la colpa è della scuola che non ha saputo “prevedere” le sue difficoltà.
Forse è arrivato il momento di dirlo con chiarezza: non tutte le insufficienze sono un disturbo, non tutte le difficoltà sono colpa della scuola, non tutte le bocciature sono ingiuste. E soprattutto, la promozione non è un diritto automatico. È un traguardo che richiede impegno, costanza, responsabilità. Esattamente ciò che la scuola, quando può, insegna. E che la società, troppo spesso, dimentica.

