
In Italia, il principio della responsabilità penale personale è sancito dall’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Questo principio si applica anche ai minori, ma con importanti distinzioni legate all’età e alla maturità psichica.
Un minore di età inferiore ai 14 anni non è mai imputabile penalmente, indipendentemente dalla gravità del reato commesso. Questo significa che, anche nel caso di fatti gravissimi come un omicidio, il minore non può essere sottoposto a processo penale né condannato. Tuttavia, può essere oggetto di misure di sicurezza, come il collocamento in comunità o la libertà vigilata, qualora venga ritenuto socialmente pericoloso. Tali misure non hanno natura punitiva, ma educativa e riabilitativa.
Il minore che ha compiuto 14 anni è invece imputabile, a condizione che sia capace di intendere e di volere al momento del fatto. La valutazione della capacità di intendere e volere è demandata al giudice, che può avvalersi di consulenze tecniche. Se tale capacità è accertata, il minore può essere sottoposto a processo penale davanti al Tribunale per i Minorenni, istituito con il Regio Decreto n. 1404 del 1934 e disciplinato dal D.P.R. n. 448 del 1988.
Questo tribunale adotta un approccio differente rispetto a quello ordinario, privilegiando finalità educative e rieducative. Le pene previste per i minori sono sempre ridotte rispetto a quelle degli adulti, come stabilito dall’articolo 98 del Codice Penale, che prevede una diminuzione fino alla metà della pena. Inoltre, ai minori non può essere applicata la pena dell’ergastolo.
Nel caso in cui un minore venga condannato, la pena può essere eseguita in istituti penali minorili, ma spesso si privilegiano misure alternative come la messa alla prova, prevista dall’articolo 28 del D.P.R. 448/1988.
Questa misura consente al minore di evitare il processo o la condanna, a condizione che intraprenda un percorso educativo e di reinserimento sociale sotto la supervisione dei servizi sociali. La messa alla prova è uno strumento centrale del sistema penale minorile, volto a favorire la responsabilizzazione del giovane e a prevenire la recidiva.
Sul piano civile, la responsabilità del minore è regolata dall’articolo 2046 del Codice Civile, che stabilisce che non risponde del danno chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Tuttavia, l’articolo 2048 dello stesso codice prevede che i genitori sono civilmente responsabili per i danni causati dai figli minori, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che, anche se il minore non è imputabile penalmente, i genitori possono essere chiamati a risarcire le vittime del reato. La responsabilità civile dei genitori è quindi una forma di tutela per le vittime, che possono ottenere un risarcimento anche in assenza di condanna penale.
Inoltre, il giudice può valutare la sussistenza o meno della capacità genitoriale e prendere eventuali provvedimenti.
La distinzione tra responsabilità penale e civile è fondamentale. La prima riguarda la punizione del reato e l’accertamento della colpevolezza, la seconda riguarda il risarcimento del danno.
Un minore può essere penalmente non imputabile ma civilmente responsabile, oppure penalmente imputabile ma incapace di risarcire, in tal caso subentrano i genitori.
In entrambi i casi, il sistema giuridico mira a bilanciare la tutela della società con quella del minore, riconoscendo la sua particolare condizione di sviluppo e vulnerabilità.
Per cui, la punibilità penale del minore dipende dall’età e dalla capacità di intendere e volere, mentre la responsabilità civile ricade prevalentemente sui genitori. Il sistema italiano, attraverso il Tribunale per i Minorenni e le misure alternative alla detenzione, cerca di coniugare la necessità di giustizia con quella di educazione e reinserimento sociale, evitando approcci meramente repressivi.
Età del minore | Responsabilità penale | Responsabilità civile |
---|---|---|
< 14 anni | ❌ Non imputabile | ✅ Genitori responsabili |
14–17 anni | ✅ Imputabile con pene ridotte | ✅ Genitori responsabili |
≥ 18 anni | ✅ Imputabile come adulto | ✅ Responsabile personalmente |