Concorso nella Guardia di Finanza “andato in fumo” in applicazione degli artt.75 e 6


Il 24 ottobre 2024 un candidato casertano al concorso per Allievi marescialli della Guardia di Finanza è stato fermato durante un controllo dei carabinieri di Vitulazio (Ce) e trovato in possesso di 5,6 grammi di hashish.
Pur non essendoci stata alcuna denuncia penale, il Prefetto di Caserta ha applicato l’articolo 75 del DPR 309/1990, disponendo un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti – illecito amministrativo che non compare sulla fedina penale ma comporta comunque conseguenze in ambito disciplinare.

L’esito del provvedimento prefettizio ha spinto il Comando Generale della Guardia di Finanza a escludere il giovane dalla graduatoria, richiamando il bando che fa espresso riferimento ai requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo il quale costituiscono cause di esclusione dall’arruolamento “l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”.
Il TAR del Lazio ha confermato la decisione, ritenendo vincolata l’esclusione anche in presenza di uso occasionale.

Nel giugno 2024 un altro aspirante finanziere, anch’egli di Caserta, era stato scartato dalla graduatoria per 571 posti dopo aver superato le prove concorsuali. Il giovane, che nel 2014 da diciottenne era stato segnalato alla Prefettura di Caserta per il possesso di una modica quantità di marijuana, aveva nel frattempo prestato servizio volontario nell’Esercito dal 2016 al 2018 e ottenuto la cancellazione della segnalazione dal centro dati ministeriale. Tuttavia, alla luce dell’articolo 6 del d.lgs. 199/1995, la commissione concorsuale ha ritenuto quella vicenda, pur remota e attenuata nel tempo, incompatibile con i requisiti di condotta richiesti per l’accesso al corpo, disponendo l’esclusione.
Anche questo ricorso al TAR del Lazio è stato respinto, con la Corte che ha ribadito la natura automatica del provvedimento di esclusione una volta accertato l’uso o la detenzione di droghe.

In entrambi i casi, le procedure hanno fatto leva su disposizioni normative che considerano l’uso personale, per quanto minimo o datato, un ostacolo insormontabile all’arruolamento nella Guardia di Finanza.

L’effetto è l’automatica esclusione di giovani candidati sulla base di amministrativi accertamenti di modesta entità, senza spazi discrezionali o valutazioni attitudinali aggiuntive; anche perché un futuro finanziere deve essere lucido nelle sue funzioni e non dipendente da sostanze, e non deve essere ricattabile.