Il Comune di Marigliano (NA) ha introdotto un provvedimento destinato a far discutere: un’ordinanza che vieta, fino al 31 dicembre 2026, di contattare, avvicinare o far salire in auto persone dedite alla prostituzione su strada. La misura, firmata dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo, nasce dalla necessità di fronteggiare una situazione che l’amministrazione definisce critica, con episodi di traffico rallentato, manovre improvvise e comportamenti ritenuti pericolosi per la circolazione e la sicurezza pubblica. A ciò si aggiungono elementi di degrado urbano e il sospetto che dietro il fenomeno possano celarsi forme di sfruttamento, anche minorile.
Il provvedimento prevede una sanzione amministrativa di 500 euro per chi viola il divieto e, nei casi di mancato rispetto dell’alt degli agenti, la possibile denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Una scelta severa, che ha sollevato interrogativi sulla sua legittimità. La normativa italiana, tuttavia, offre una cornice chiara: l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti quando emergono situazioni che minacciano la sicurezza urbana o l’incolumità pubblica. È proprio su questa base che si fonda la decisione dell’amministrazione, che ha documentato rischi concreti per la circolazione e per la quiete dei residenti.
L’ordinanza risulta quindi legale perché motivata da un pericolo attuale, limitata nel tempo e finalizzata a prevenire situazioni che possono mettere a rischio la collettività. È altrettanto importante sottolineare che il provvedimento non interviene sulla prostituzione in quanto tale, che in Italia non costituisce reato (mentre è reato il suo sfruttamento), ma sui comportamenti collegati che, secondo il Comune, generano pericolo o turbano il decoro urbano. La distinzione è essenziale: il sindaco non può vietare l’attività in sé, ma può regolamentare ciò che accade nello spazio pubblico quando questo incide sulla sicurezza.
Resta comunque un punto sensibile: la parte in cui si vieta di avvicinare persone che “per atteggiamento o abbigliamento” sembrano intenzionate a prostituirsi. Una formulazione che, pur rientrando nella discrezionalità amministrativa, potrebbe essere considerata potenzialmente ambigua e dunque passibile di contestazioni. In passato, ordinanze simili sono state oggetto di ricorsi proprio per la difficoltà di definire con precisione i comportamenti vietati. Tuttavia, la presenza di motivazioni dettagliate e di un riferimento esplicito alla sicurezza stradale rafforza la posizione dell’ente.
L’amministrazione comunale rivendica l’obiettivo di tutelare la sicurezza, ripristinare il decoro urbano e contrastare lo sfruttamento, ricordando che molte persone coinvolte nella prostituzione sono vittime di reti criminali. L’ordinanza, nelle intenzioni del sindaco, non vuole essere un atto moralistico, ma uno strumento per intervenire in aree dove il fenomeno è particolarmente radicato e dove si sono registrati episodi di rischio per automobilisti e pedoni.
La misura appare, quindi, giuridicamente sostenibile e coerente con i poteri attribuiti al sindaco, pur presentando alcuni aspetti che potrebbero essere oggetto di ricorso. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di applicarla con equilibrio, evitando interpretazioni arbitrarie e garantendo il rispetto dei diritti di tutti.

