La Guardia di Finanza e la Procura di Avellino hanno portato alla luce un caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di un soggetto formalmente titolare di quote in una società con sede a Solofra.
La sua impresa, che è risultata priva di strutture operative e riconducibile a una cosiddetta “cartiera”, ha movimentato circa 16 milioni di euro tra il 2019 e il 2021, e nonostante ciò l’indagato beneficiava del sussidio statale.
A seguito delle indagini, gli è stata contestata la truffa ai danni dello Stato e la violazione dell’art. 7 del D.L. 4/2019, relativo alla disciplina del reddito di cittadinanza.
La vicenda è stata segnalata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha richiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per un importo di circa diecimila euro.
Tuttavia, il procedimento si è concluso con la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Corte dei Conti, in quanto non sussiste alcun rapporto di servizio tra il percettore del reddito e l’Ente erogante. I giudici contabili hanno, infatti, ribadito che il reddito di cittadinanza, in quanto misura assistenziale priva di vincolo di destinazione, non rientra tra i contributi di scopo e non conferisce al beneficiario alcuna funzione pubblica. Di conseguenza, la competenza per le controversie relative al suo indebito utilizzo è attribuita al giudice ordinario.
La causa sarà ora riassunta dinanzi all’autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del codice di giustizia contabile.
Ma non si esclude che la Procura Regionale della Corte dei Conti possa valutare l’impugnazione della decisione.

