
Il Giudice di Pace di Nola ha accolto il ricorso di un automobilista e ha annullato una sanzione amministrativa derivante da una rilevazione dell’autovelox situato sulla Nazionale, in località Schiava di Tufino.
Ma, per comprendere quale potrà essere l’effetto di tale sentenza sulle numerose multe inflitte a centinaia di automobilisti, bisognerà aspettare la pubblicazione della sentenza e di leggere le motivazioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso e all’annullamento della sanzione, nonché gli esiti dell’eventuale appello del Comune di Tufino.
Al momento attuale, non è possibile andare oltre le ipotesi interpretative. Secondo alcuni studenti e laureati in legge da noi interpellati, la questione potrebbe ruotare attorno ai termini di “approvazione” e “omologazione” e al grado delle diverse fonti del diritto.
Infatti, mentre l‘articolo 142 comma 6 del Codice della strada, specifica che i dispositivi di rilevamento devono essere “debitamente omologati” in seguito a specifici controlli, ciò contrasta con quanto ritenuto dal Ministero delle Infrastrutture, nella circolare 8176/2020, secondo cui approvazione e omologazione sono equiparabili.
In giurisprudenza, però, una circolare ministeriale è una fonte di diritto secondaria rispetto al Codice della strada, che quindi prevale. A meno che, nel caso in esame, il Comune di Tufino non provi che l’autovelox oggetto di disputa non abbia solo un’approvazione ma anche una vera e propria omologazione.
Insomma, per evitare fraintendimenti, occorrerà aspettare di conoscere meglio i fatti e di seguire gli sviluppi della vicenda, pur nella consapevolezza che la sentenza in del Giudice di Pace di Nola potrebbe costituire un importante precedente per eventuali contestazioni future che lamentino la mancanza di una prova chiara dell’omologazione del dispositivo autovelox.
A R T I C O L I C O R R E L A T I :