
ORDINANZA SINDACALE N°: 251/2023
Premesso che
Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni dei propri animali;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
Il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
È fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni lasciate dall’animale;
Ritenuto che
È necessario stabilire l’obbligo, per i detentori e/o gli accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e SMI;
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione e SMI;
Vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Vista la legge regionale legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 e il succ. “Regolamento
Regionale 2 febbraio 2021, n. 1”;
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
Visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”;
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”;
ORDINA
a tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:
- che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
- di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali;
- di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;
- di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l’Amministrazione Comunale, i predetti beni di raccolta e pulizia;
- di provvedere in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione e ripulitura, con acqua e/ocon eventuale aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai propri cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori;
- di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio comunale;
- di impedire ai propri cani di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e deglia ccessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
- di avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell’autorità competente;
- di evitare che i cani da loro accompagnati non cagionino disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali;
- che seppur sia consentito l’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti;
- di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio emuseruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate;
- evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro;
- di non agevolare l’accesso ai cani dove non consentito, ancorché accompagnati dalconduttore, in particolar modo nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, ma che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.
SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Inoltre, che Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo); che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito; che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Avellino; – alla Polizia di Stato
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Campania entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.
Avellino, 13/06/2023
Il Sindaco
GIANLUCA FESTA