Dal gennaio di quest’anno è operativa la società interamente pubblica a partecipazione statale denominata “Acque del Sud spa”, soggetto che raccoglie l’eredità dell’«Ente per lo Sviluppo della Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e in Lucania» – EIPLI, nel quale rientrano anche i Comuni dell’Irpinia fin dal 1952.
Tra gli schemi idrici nella competenza dell’EIPLI – ora «Acque del Sud spa» – c’è infatti l’amministrazione del fiume Ofanto, che nasce tra Nusco e Torella dei Lombardi per finire nel Mare Adriatico, dopo aver alimentato con le sue acque la Diga di Conza della Campania.
La società Acque del Sud Spa, creata in base all’articolo 23 della legge 74/2023, ha preso il posto dell’Ente Irriguo Puglia, Lucania e Basilicata (EIPLI) a partire dal 1 gennaio 2024. L’EIPLI, che nella sua gestione ha accumulato un notevole deficit, è stato descritto come un “ente gruviera”.
Nonostante la liquidazione dell’EIPLI sia stata avviata nel 1979, l’ente rimane in uno stato di indebitamento, con debiti che ammontano a circa 80 milioni di euro.
L’EIPLI diventerà una “bad company” e non trasferirà i suoi debiti pregressi alla nuova società. Si prevede che il Governo darà nuovo slancio alla gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno, come dimostrato dal fatto che i debiti e i crediti dell’EIPLI rimarranno con l’ente in liquidazione.
Acque del Sud ha iniziato la sua attività con un capitale sociale di 5 milioni di euro. Le azioni sono detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che può trasferirle, fino al 5%, a entità pubbliche, e fino al 30%, a entità private.
A partire dal gennaio 2024, Acque del Sud ha avviato la sua attività con obiettivi ben definiti, tra cui un investimento di 50 milioni di euro per la “rifunzionalizzazione” degli impianti. Entro tre anni, Acque del Sud intende riportare gli invasi gestiti dall’EIPLI alla capacità originaria di un miliardo di metri cubi.
Il socio privato di minoranza sarà selezionato entro i primi tre mesi del 2024, come previsto. La legge che istituisce Acque del Sud Spa prevede esplicitamente la possibilità di cedere fino al 30% delle azioni a soci privati, in conformità con le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legge 175/2016.
Il partner di Acque del Sud Spa sarà selezionato attraverso un processo pubblico di evidenza. Questo partner, oltre a sottoscrivere il capitale, dovrà anche assumere il contratto di appalto o di concessione, che è l’oggetto esclusivo dell’attività della società mista. In altre parole, il partner operativo deve essere il concessionario della società e non può essere un semplice socio di capitale. Deve inoltre possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla legge in relazione all’attività per cui la società è stata costituita.
L’ingresso di privati nella società è probabilmente motivato dal desiderio di sfruttare le potenzialità energetiche delle risorse idriche. Tuttavia, il partner privato non avrà il controllo di Acque del Sud Spa. La legge che istituisce Acque del Sud Spa stabilisce chiaramente che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due membri sono nominati dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli altri membri, tra cui l’amministratore delegato, sono nominati dall’assemblea dei soci.
Il presidente rappresenta legalmente la società e presiede il consiglio di amministrazione. Lo statuto è adottato con un decreto del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni, vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione.
Questo significa che la maggioranza del consiglio di amministrazione sarà saldamente nelle mani della parte pubblica. Il Ministero nominerà due membri del consiglio di amministrazione più il presidente, mentre gli altri due saranno nominati dall’assemblea dei soci. È evidente che i privati deterranno al massimo il 30% delle azioni e, quindi, il 30% dei voti. Nelle società di capitali, i soci votano in base alla quota sociale, quindi anche i restanti due amministratori saranno scelti dalla parte pubblica. In pratica, il governo dell’ente sarà interamente nelle mani della parte pubblica.
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